La tassa di possesso sulle imbarcazioni da diporto recentemente introdotta dal governo Monti ha, tra le altre cose, contribuito a diffondere confusione su quale lunghezza si dovesse considerare per il calcolo dell’importo della tassa.
Lunghezza fuori tutto, sì, ma… il pulpito, o la delfiniera, o la plancetta di poppa vanno considerate nel computo di questa misura?
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che trattasi della lunghezza misurata secondo le norme EN/ISO/DIS 8666, che prevedono la misurazione dello scafo escludendo tutte le appendici amovibili, ovvero fissate allo scafo stesso per mezzo di strutture amovibili.
Quindi tutte le appendici che ho portato ad esempio qui sopra dovrebbero essere escluse.
Tuttavia spesso accade che sui libretti di navigazione di imbarcazioni costruite parecchi anni fa, quindi ancora senza marcatura CE, la lunghezza fuori tutto riportata sia comprensiva di tali appendici, quindi risulta effettivamente maggiore di quella che dovrebbe essere utilizzata per il calcolo della tassa.
La mia amica Sonia, sospettando che sul libretto della sua barca a vela fossero riportate misure non in linea con le norme sopra citate, ha cercato di contattare alcune agenzie incaricate dal RINA per fare eseguire una nuova misurazione.
Sorprendentemente, si è vista rifiutare la richiesta poiché era stata emanata una “circolare ministeriale” che vietava agli organi certificatori di procedere a queste misurazioni in tutti i casi in cui queste non fossero effettivamente necessarie (per esempio in caso di modifiche effettuate allo scafo)
Strano. Perché mai lo Stato mi dovrebbe impedire di far misurare la mia barca da un ente che esso stesso ha indicato come idoneo e capace?
Sonia, in un post del suo blog, riporta il testo della circolare ministeriale che, se fosse vera, in effetti avrebbe qualcosa di losco o comunque poco chiaro.